inps 600 euro
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Il tanto atteso decreto aprile, divenuto decreto maggio, non è ancora stato approvato. Dalla bozza in esame al Consiglio dei Ministri tuttavia si prevede l’intenzione di rinnovare per il mese di aprile il bonus di 600 euro già concesso a favore dei soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, nel mese di marzo e di estendere questa indennità a nuovi beneficiari non contemplati precedentemente nel “Cura Italia”.

Si tratta di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Ai nuovi beneficiari verrebbe quindi concessa un’ indennità pari a 600 euro per ciascun mese di aprile e di maggio.

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Vediamo nello specifico quali sono  le categorie dei nuovi lavoratori e i rispettivi requisiti, indicati nell’art. 20 della bozza di decreto maggio:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomiprivi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con relativo reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 23 febbraio 2020.

Le nuove categorie di lavoratori contemplate non potranno comunque percepire il bonus nel caso in cui:

– risultino titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

– siano titolari di pensione.

La medesima indennità (600 euro per ciascun mese di aprile e maggio) verrebbe inoltre riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si specificano inoltre alcune importanti previsioni contenute nella bozza di decreto:

  • le indennità che verranno erogate dall’INPS non concorrono alla formazione del reddito;
  • si intende riconoscere il bonus (diversamente rispetto a quanto stabilito nel Cura Italia) anche ai percettori di reddito di cittadinanza (purchè la somma complessiva erogata non superi i 600 euro);
  • i bonus previsti nella bozza di decreto non dovrebbero essere cumulabili tra loro e neppure con il cd. reddito di ultima istanza (art.44 del Cura Italia);
  • le indennità potrebbero invece essere compatibili con la percezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Da ultimo si segnala l’incertezza nelle misure che verranno adottate nei confronti dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale (verso i quali era stato previsto un bonus una tantum per il mese di marzo di 600 euro, a carico del Ministero del Lavoro). E’ auspicabile che venga integrato il fondo stanziato in origine, quantomeno al fine di consentire l’erogazione del bonus relativo al mese di marzo ai soggetti che avevano fatto domanda ma che non lo hanno ricevuto a causa dell’esaurimento delle risorse previste. Si attende pertanto il relativo decreto interministeriale attuativo.


Bonus dunque esteso per nuove categorie prima non tutelate

Per coprire categorie di lavoratori originariamente non inserite nel “Cura italia”, il decreto riconosce un’indennità di 600 euro ciascuna per i mesi di aprile e maggio, alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio con relativo reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 23 febbraio 2020.
Tutti i lavoratori sopra indicati, alla data della domanda di bonus non devono:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolari di pensione.


Caratteristiche comuni a tutti i bonus

Il decreto dispone che ognuna delle suesposte indennità non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata, a domanda, dall’INPS in unica soluzione, nel limite di spesa dei fondi che verranno stanziati (ad oggi non noti).
In modifica di quanto previsto dal “Cura Italia” le indennità del decreto aprile sono riconosciute anche ai percettori di reddito di cittadinanza, fino al raggiungimento della somma complessiva (RdC+bonus) di 600 euro.
Le indennità sopra descritte non sono cumulabili tra loro e con quella prevista dall’art. 44 del “Cura Italia” (reddito di ultima istanza) ma – a differenza di quanto previsto dal Cura Italia ed a precisazione delle norme di dettaglio – il decreto aprile dispone che esse sono compatibili con la percezione dell’assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/84).
Si precisa, infine, che dall’entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile richiedere i bonus di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del “Cura Italia”.

Quale sorte per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza?

L’art. 44 ed il decreto interministeriale attuativo (28 marzo 2020) hanno previsto un bonus una tantum per il mese di marzo di 600 euro, a carico del Ministero del Lavoro, rivolto – tra gli altri – ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale. Questo bonus ha subito mutamenti di disciplina in corso ed ha scontato uno stanziamento largamente insufficiente rispetto al numero di richiedenti aventi diritto. Ora, il decreto Maggio, per un verso sembrerebbe quadruplicare lo stanziamento originario, da 300 milioni (per 2/3 destinati ai citati professionisti) ad 800 milioni complessivi per il reddito di ultima istanza.
Per altro verso ha istituito una “Nuova indennità” per i medesimi soggetti tutelati dal citato art. 44. Tuttavia, la formulazione del testo non entra nel merito – se non per escludere dai percettori i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i pensionati. Sarà, quindi, necessario attendere il nuovo decreto interministeriale attuativo per comprendere portata e misura di tale nuovo bonus. Con l’auspicio che – a differenza del mese di marzo – il provvedimento sia esaustivo e venga emanato con celerità.
Non resta che aspettare il varo del Decreto Maggio che definisca le misure in esame.
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