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BONUS AFFITTI

Il bonus affitti del DL Rilancio è già in vigore e operativo.

L’agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare e il codice tributo che consente, da oggi, di utilizzare il credito d’imposta per una parte compresa tra il 30 e il 60% dell’affitto pagato nei mesi di lockdown dalle imprese che hanno visto dimezzare il proprio fatturato. Il bonus, pensato soprattutto per bar, ristoranti e alberghi, riguarda in genere gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole.

 Nato per compensare le perdite subite nel lockdown, spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento

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La circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, include tra i beneficiari anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

I requisiti d’accesso

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività
economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti
il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.

Credito d’imposta in compensazione o cedibile

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;oppure in alternativa può essere ceduto.

La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

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